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ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)<\/strong><\/p>\n \u00c8 costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato \u201cCodice del Terzo settore\u201d) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: \u201cAssociazione Centro ricerche per Roma ETS\u201d anche denominata \u201cASSOCIAZIONE CROMA ETS\u201d, da ora in avanti denominata \u201cAssociazione\u201d, con sede legale in Roma, Via Girolamo Benzoni 14, cap 00154.<\/p>\n L\u2019Associazione, in conformit\u00e0 alle norme statutarie, potr\u00e0:<\/p>\n L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2060 e si scioglier\u00e0 solo nei casi e nei modi previsti dal presente statuto e dalla legge italiana.<\/p>\n <\/p>\n ART. 2 (Scopo, finalit\u00e0 e attivit\u00e0)<\/strong><\/p>\n L\u2019Associazione non persegue fini di lucro, neanche indiretto, e persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attivit\u00e0 rientranti nella categoria I dell\u2019art. 5 c.1 del D.Lgs. 177\/2017. L\u2019Associazione ha carattere di ente filantropico con finalit\u00e0 scientifiche, culturali e sociali, avendo l\u2019obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza di Roma e della sua area metropolitana, del suo presente e della sua storia, in una prospettiva largamente multidisciplinare con una particolare attenzione all\u2019ambiente, ai caratteri economici e sociali, all\u2019evoluzione della struttura urbana, al governo del territorio, al patrimonio culturale e alle arti, alla formazione, agli studi comparativi a livello nazionale, europeo ed internazionale, alla partecipazione attiva dei cittadini.<\/p>\n L\u2019Associazione realizza il proprio obiettivo:<\/p>\n <\/p>\n A tal fine, l\u2019Associazione intende:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n L\u2019Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione di istituzioni culturali e scientifiche, di fondazioni, di enti locali, statali, di universit\u00e0 e istituzioni scientifiche dell\u2019Unione Europea e degli stati membri attraverso la stipula di apposite convenzioni; l\u2019Associazione, inoltre, \u00e8 libera di partecipare ad altre associazioni, societ\u00e0 o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L\u2019Associazione si propone di stabilire un attivo rapporto di collaborazione con associazioni scientifiche italiane ed internazionali, desiderando promuovere gli studi urbani e regionali e quelli sul patrimonio culturale con una prospettiva ampiamente multidisciplinare e diacronica.<\/p>\n Per il perseguimento dei fini istituzionali, l\u2019Associazione:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n L\u2019Associazione, in casi di particolare necessit\u00e0, potr\u00e0 assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. <\/p>\n ART. 3 – (Criteri, requisiti e modalit\u00e0 per associarsi)<\/strong><\/p>\n L\u2019adesione all\u2019associazione \u00e8 libera, possono aderirvi le persone fisiche ed enti che condividono le finalit\u00e0 della stessa e che partecipano alle attivit\u00e0 dell\u2019associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalit\u00e0 perseguite e le attivit\u00e0 di interesse generale svolte.<\/p>\n La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati, entro trenta giorni dall\u2019accoglimento della domanda .<\/p>\n Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.<\/p>\n Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta pu\u00f2 entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.<\/p>\n Lo status di associato ha carattere permanente e pu\u00f2 venire meno solo nei casi previsti dall\u2019art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.<\/p>\n <\/p>\n ART. 4 – (Categorie degli associati)<\/strong><\/p>\n L’Associazione riconosce le seguenti categorie di associati:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Gli stessi sono rispettivamente iscritti nel Registro degli Associati e nell\u2019Albo dei Benemeriti. <\/p>\n ART. 5<\/strong> – (Associati Ordinari: diritti e doveri)<\/strong><\/p>\n Sono Associati Ordinari coloro che hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro degli Associati, che implica l’accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto.<\/p>\n Gli Associati Ordinari, a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro degli Associati, hanno diritto di:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Gli Associati Ordinari hanno l\u2019obbligo di:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n ART. 6<\/strong> – (Associati Benemeriti: diritti e doveri)<\/strong><\/p>\n Sono Associati Benemeriti coloro che \u2013 tra intellettuali, imprenditori, professionisti, esponenti delle istituzioni, locali e nazionali, enti (pubblici e privati) \u2013, portando il loro contributo intellettuale e\/o economico, agiscono per il bene e la crescia dell’Associazione. <\/p>\n ART. 7<\/strong> – (Perdita della qualifica di associato)<\/strong><\/p>\n La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. <\/p>\n ART. 8 – (Organi dell\u2019Associazione)<\/strong><\/p>\n Gli organi statutari dell’Associazione, collegiali e monocratici, sono:<\/p>\n Agli uffici degli organi dell\u2019Associazione si accede mediante elezione, nel rispetto del principio delle pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini. <\/p>\n ART. 9 – (Assemblea degli Associati)<\/strong><\/p>\n Nell\u2019Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Registro degli Associati Ordinari. <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n L\u2019Assemblea \u00e8 validamente costituita in prima convocazione con la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. <\/p>\n ART. 10 – (Composizione del Consiglio Direttivo)<\/strong><\/p>\n Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volont\u00e0 e degli indirizzi generali dell\u2019Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale pu\u00f2 essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo \u00e8 formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall\u2019Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. <\/p>\n ART. 11- (Presidente)<\/strong><\/p>\n Il Presidente rappresenta legalmente l\u2019associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l\u2019esterno. <\/p>\n ART. 12 – (Presidente – Compiti e funzioni)<\/strong><\/p>\n Il Presidente, conformemente alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione:<\/p>\n <\/p>\n Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell\u2019esercizio delle sue funzioni. <\/p>\n <\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n <\/p>\n ART. 13 – (Il Segretario)<\/strong><\/p>\n Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli \u00e8 responsabile dell\u2019organizzazione dell\u2019ordine del giorno e della verbalizzazione, nonch\u00e9 della collaborazione con gli altri ufficiali e membri del consiglio. \u00c8 anche responsabile della corrispondenza e del collegamento con organismi internazionali, organizzazioni nazionali, centri di ricerca e altri interessati al settore. Il mandato del Segretario \u00e8 di due anni e pu\u00f2 essere rieletto.<\/p>\n <\/p>\n ART. 14 – (Il Tesoriere)<\/strong><\/p>\n Il Tesoriere \u00e8 eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli \u00e8 responsabile per la ricezione e l\u2019erogazione dei fondi dell\u2019Associazione in modo conforme alle finalit\u00e0 e agli interessi dell\u2019associazione. Deve presentare al Consiglio Direttivo una relazione finanziaria annuale, nonch\u00e9 verificare che la relazione finanziaria, la relazione dei revisori e il bilancio siano presentati all\u2019Assemblea degli Associati. Il mandato del Tesoriere \u00e8 di due anni e pu\u00f2 essere rieletto.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n ART. 15 – (Il Collegio dei Probiviri \u2013 Composizione, compiti e funzionamento)<\/strong><\/p>\n Il Collegio dei Probiviri \u00e8 costituito da tre (3) membri designati dal Consiglio Direttivo e nominati dal Presidente. <\/strong><\/p>\n ART. 16 – (Organo di controllo)<\/strong><\/p>\n L\u2019Organo di controllo, anche monocratico, \u00e8 nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, in alternativa \u00e8 nominato per volont\u00e0 dell\u2019associazione. <\/strong><\/p>\n ART. 17 – (Revisione legale dei conti)<\/strong><\/p>\n Se l\u2019Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l\u2019associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Societ\u00e0 di revisione legale iscritti nell’apposito registro. <\/strong><\/p>\n ART. 18 – (Patrimonio e risorse economiche)<\/strong><\/p>\n Il patrimonio dell\u2019associazione \u2013 comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate \u2013 \u00e8 utilizzato per lo svolgimento delle attivit\u00e0 statutarie ai fini dell\u2019esclusivo perseguimento delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale.<\/p>\n Esso \u00e8 costituito da:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n <\/p>\n Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/strong><\/p>\n ART. 19 – (Divieto di distribuzione degli utili)<\/strong><\/p>\n L\u2019associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n ART. 20 – (Bilancio di esercizio)<\/strong><\/p>\n L\u2019associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. <\/strong><\/p>\n ART. 21 – (Bilancio sociale e informativa sociale)<\/strong><\/p>\n Qualora nel corso di un esercizio i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguite dall\u2019associazione siano superiori all\u2019importo di euro centomila, vi sar\u00e0 l\u2019obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. <\/strong><\/p>\n ART. 22 – (Libri)<\/strong><\/p>\n L\u2019associazione deve tenere i seguenti libri:<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/strong><\/p>\n ART. 23 – (Volontari)<\/strong><\/p>\n I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell\u2019associazione, attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0. <\/strong><\/p>\n ART. 24<\/strong> – (Lavoratori)<\/strong><\/p>\n L\u2019associazione pu\u00f2 assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell\u2019articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.<\/p>\n <\/strong><\/p>\n ART. 25<\/strong> – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)<\/strong><\/p>\n In caso di estinzione o scioglimento dell\u2019associazione, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, previo parere positivo dell\u2019Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sar\u00e0 operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghi fini di utilit\u00e0 sociale, secondo le deliberazioni dell’assemblea degli associati, adottate su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei Consiglieri. <\/strong><\/p>\n ART. 26<\/strong> – (Rinvio)<\/strong><\/p>\n Per quanto non \u00e8 espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.<\/p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u201cAssociazione Centro ricerche per Roma ETS\u201d, anche denominata \u201cAssociazione CROMA ETS\u201d ART. 1 – (Denominazione, sede e durata) \u00c8 costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato \u201cCodice del Terzo settore\u201d) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, 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Via Girolamo Benzoni 14, cap 00154.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L\u2019Associazione, in conformit\u00e0 alle norme statutarie, potr\u00e0:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2060 e si scioglier\u00e0 solo nei casi e nei modi previsti dal presente statuto e dalla legge italiana.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 2 (Scopo, finalit\u00e0 e attivit\u00e0)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L\u2019Associazione non persegue fini di lucro, neanche indiretto, e persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attivit\u00e0 rientranti nella categoria I dell\u2019art. 5 c.1 del D.Lgs. 177\/2017. L\u2019Associazione ha carattere di ente filantropico con finalit\u00e0 scientifiche, culturali e sociali, avendo l\u2019obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza di Roma e della sua area metropolitana, del suo presente e della sua storia, in una prospettiva largamente multidisciplinare con una particolare attenzione all\u2019ambiente, ai caratteri economici e sociali, all\u2019evoluzione della struttura urbana, al governo del territorio, al patrimonio culturale e alle arti, alla formazione, agli studi comparativi a livello nazionale, europeo ed internazionale, alla partecipazione attiva dei cittadini.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L\u2019Associazione realizza il proprio obiettivo:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n A tal fine, l\u2019Associazione intende:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L\u2019Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione di istituzioni culturali e scientifiche, di fondazioni, di enti locali, statali, di universit\u00e0 e istituzioni scientifiche dell\u2019Unione Europea e degli stati membri attraverso la stipula di apposite convenzioni; l\u2019Associazione, inoltre, \u00e8 libera di partecipare ad altre associazioni, societ\u00e0 o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L\u2019Associazione si propone di stabilire un attivo rapporto di collaborazione con associazioni scientifiche italiane ed internazionali, desiderando promuovere gli studi urbani e regionali e quelli sul patrimonio culturale con una prospettiva ampiamente multidisciplinare e diacronica.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Per il perseguimento dei fini istituzionali, l\u2019Associazione:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L\u2019Associazione, in casi di particolare necessit\u00e0, potr\u00e0 assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 3 - (Criteri, requisiti e modalit\u00e0 per associarsi)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L\u2019adesione all\u2019associazione \u00e8 libera, possono aderirvi le persone fisiche ed enti che condividono le finalit\u00e0 della stessa e che partecipano alle attivit\u00e0 dell\u2019associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalit\u00e0 perseguite e le attivit\u00e0 di interesse generale svolte.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati, entro trenta giorni dall\u2019accoglimento della domanda .<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta pu\u00f2 entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Lo status di associato ha carattere permanente e pu\u00f2 venire meno solo nei casi previsti dall\u2019art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 4 - (Categorie degli associati)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L'Associazione riconosce le seguenti categorie di associati:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Gli stessi sono rispettivamente iscritti nel Registro degli Associati e nell\u2019Albo dei Benemeriti.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Il Registro degli Associati e l\u2019Albo dei Benemeriti sono tenuti in custodia presso la sede ed aggiornati dal Consiglio Direttivo.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 5<\/strong> - (Associati Ordinari: diritti e doveri)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Sono Associati Ordinari coloro che hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro degli Associati, che implica l'accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto.<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Gli Associati Ordinari, a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro degli Associati, hanno diritto di:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Gli Associati Ordinari hanno l\u2019obbligo di:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 6<\/strong> - (Associati Benemeriti: diritti e doveri)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Sono Associati Benemeriti coloro che \u2013 tra intellettuali, imprenditori, professionisti, esponenti delle istituzioni, locali e nazionali, enti (pubblici e privati) \u2013, portando il loro contributo intellettuale e\/o economico, agiscono per il bene e la crescia dell'Associazione. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 7<\/strong> - (Perdita della qualifica di associato)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 8 - (Organi dell\u2019Associazione)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Gli organi statutari dell'Associazione, collegiali e monocratici, sono:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Agli uffici degli organi dell\u2019Associazione si accede mediante elezione, nel rispetto del principio delle pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 9 - (Assemblea degli Associati)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Nell\u2019Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Registro degli Associati Ordinari. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n L\u2019Assemblea \u00e8 validamente costituita in prima convocazione con la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 10 - (Composizione del Consiglio Direttivo)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volont\u00e0 e degli indirizzi generali dell\u2019Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale pu\u00f2 essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Il Consiglio Direttivo \u00e8 formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall\u2019Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 11- (Presidente)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Il Presidente rappresenta legalmente l\u2019associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l\u2019esterno. \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n ART. 12 - (Presidente - Compiti e funzioni)<\/strong><\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n Il Presidente, conformemente alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione:<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n <\/p>\n\n\n<\/p>\n \n\n<\/p>\n \n\n\n <\/p>\n\n\n\n\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell\u2019esercizio delle sue funzioni. <\/p>\n <\/p>\n\n
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Potr\u00e0 adottare le procedure previste dalla normativa per l\u2019ottenimento della personalit\u00e0 giuridica e l\u2019eventuale riconoscimento d\u2019ente morale.
L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 6 del Codice del Terzo settore, attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attivit\u00e0 di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivit\u00e0 di interesse generale e nel rispetto dei principi di verit\u00e0, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.<\/p>\n
Chi intende essere ammesso come associato dovr\u00e0 presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovr\u00e0 contenere:<\/p>\n\n
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Il Registro degli Associati e l\u2019Albo dei Benemeriti sono tenuti in custodia presso la sede ed aggiornati dal Consiglio Direttivo.<\/p>\n\n
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Le modalit\u00e0 di ammissione sono le medesime disciplinate nell\u2019articolo 3.
La qualit\u00e0 di Associato Benemerito, intrasmissibile ed incedibile, si perde in seguito alla cancellazione dall\u2019Albo dei Benemeriti, che pu\u00f2 essere disposta con delibera motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui l\u2019associato abbia posto in essere atti e comportamenti lesivi della immagine e del buon nome dell’Associazione.<\/p>\n
L\u2019associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravit\u00e0 all\u2019associazione, pu\u00f2 essere escluso dall\u2019associazione mediante deliberazione dell\u2019Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell\u2019interessato. La deliberazione di esclusione dovr\u00e0 essere comunicata adeguatamente all\u2019associato che potr\u00e0 presentare le proprie controdeduzioni.
L\u2019associato pu\u00f2 sempre recedere dall\u2019associazione.
Chi intende recedere dall\u2019associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione Consiglio Direttivo, il quale dovr\u00e0 adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all\u2019associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell\u2019anno in corso, purch\u00e9 sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all\u2019associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all\u2019associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.<\/p>\n\n
Nessuna carica dell\u2019Associazione d\u00e0 diritto a remunerazione alcuna, salva la possibilit\u00e0, nei casi previsti con regolamento, del rimborso delle spese sostenute per l\u2019esercizio della funzione.
Eccezion fatta per il Revisore, possono essere eletti componenti degli organi dell\u2019Associazione solo coloro che rivestono la qualit\u00e0 di Associati Ordinari.
La perdita, per qualunque motivo, della qualit\u00e0 di Associato Ordinario determina automaticamente la decadenza dall\u2019ufficio ricoperto in seno agli organi dell\u2019Associazione.<\/p>\n
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all\u2019avviso di convocazione. Ciascun associato pu\u00f2 rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
Si applicano i c. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell\u2019Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l\u2019ora di prima e seconda convocazione e l\u2019ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l\u2019Assemblea all\u2019indirizzo risultante dal libro degli associati.
L\u2019Assemblea si riunisce almeno una volta l\u2019anno per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio.
L\u2019Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessit\u00e0 o quando ne \u00e8 fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L\u2019Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:<\/p>\n\n
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L\u2019Assemblea delibera a maggioranza di voti. Ogni associato dispone di un voto che esprime personalmente. Il voto \u00e8 palese Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell\u2019associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
L’Assemblea degli Associati \u00e8 presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo pi\u00f9 anziano.
L’associato per esercitare i propri diritti deve essere in regola con il versamento della quota associativa e deve essere iscritto nel Registro degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che lo redige.<\/p>\n
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell\u2019Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:<\/p>\n\n
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilit\u00e0 e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo \u00e8 validamente costituito quando \u00e8 presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi \u00e8 attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri \u00e8 generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo \u00e8 presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo pi\u00f9 anziano.
Il voto \u00e8 libero e palese.
Il Consiglio ha il diritto di invitare altre persone a partecipare alle riunioni del consiglio per ampliare la gamma di esperienze e competenze a sua disposizione.<\/p>\n
Il Presidente \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall\u2019Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l\u2019Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.<\/p>\n\n
Il Presidente ha l\u2019onere di convocare il Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno solare, per l\u2019adozione del:<\/p>\n\n
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Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo.
Il giudizio innanzi al Collegio dei Probiviri \u00e8 attivato mediante ricorso per iscritto, nel quale vanno indicati i motivi per i quali si ricorre, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i venti giorni successivi alla ricezione e\/o conoscenza della misura disciplinare.
Il Collegio decide sulle domande proposte entro il 60\u00b0 giorno dal ricevimento delle stesse. La decisione viene immediatamente comunicata al Presidente dell\u2019Associazione per gli ulteriori provvedimenti.<\/p>\n
I componenti dell\u2019Organo di controllo, ai quali si applica l\u2019art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L\u2019Organo di controllo vigila sull\u2019osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonch\u00e9 sulla adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso pu\u00f2 esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l\u2019Organo di controllo \u00e8 costituito da revisori legali iscritti nell\u2019apposito registro.
L\u2019organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell\u2019osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale, ed attesta che l\u2019eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformit\u00e0 alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale d\u00e0 atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell\u2019organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull\u2019andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.<\/p>\n
Chi riveste la carica di Revisore non pu\u00f2 rivestire nessuna altra carica sociale prevista dal presente Statuto.<\/p>\n\n
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Esso \u00e8 predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei casi previsti dall\u2019art.13 c.5 del D.Lgs. 117\/2017.<\/p>\n
Qualora nel corso di un esercizio i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguite dall\u2019associazione siano superiori all\u2019importo di euro un milione, vi\u00a0 sar\u00e0 l\u2019obbligo di redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.<\/p>\n\n
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La loro attivit\u00e0 deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidariet\u00e0.
L’attivit\u00e0 dei volontari non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivit\u00e0 prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall\u2019art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualit\u00e0 di volontario \u00e8 incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L\u2019associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato, nonch\u00e9 per la responsabilit\u00e0 civile verso i terzi.<\/p>\n
L\u2019Assemblea provvede alla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.<\/p>\n\n
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Potr\u00e0 adottare le procedure previste dalla normativa per l\u2019ottenimento della personalit\u00e0 giuridica e l\u2019eventuale riconoscimento d\u2019ente morale.
L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 6 del Codice del Terzo settore, attivit\u00e0 diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L\u2019associazione pu\u00f2 esercitare, a norma dell\u2019art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attivit\u00e0 di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attivit\u00e0 di interesse generale e nel rispetto dei principi di verit\u00e0, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.<\/p>\n
Chi intende essere ammesso come associato dovr\u00e0 presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovr\u00e0 contenere:<\/p>\n\n
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Le modalit\u00e0 di ammissione sono le medesime disciplinate nell\u2019articolo 3.
La qualit\u00e0 di Associato Benemerito, intrasmissibile ed incedibile, si perde in seguito alla cancellazione dall\u2019Albo dei Benemeriti, che pu\u00f2 essere disposta con delibera motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui l\u2019associato abbia posto in essere atti e comportamenti lesivi della immagine e del buon nome dell'Associazione.<\/p>\n
L\u2019associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravit\u00e0 all\u2019associazione, pu\u00f2 essere escluso dall\u2019associazione mediante deliberazione dell\u2019Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell\u2019interessato. La deliberazione di esclusione dovr\u00e0 essere comunicata adeguatamente all\u2019associato che potr\u00e0 presentare le proprie controdeduzioni.
L\u2019associato pu\u00f2 sempre recedere dall\u2019associazione.
Chi intende recedere dall\u2019associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione Consiglio Direttivo, il quale dovr\u00e0 adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all\u2019associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell\u2019anno in corso, purch\u00e9 sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all\u2019associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all\u2019associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.<\/p>\n\n
Nessuna carica dell\u2019Associazione d\u00e0 diritto a remunerazione alcuna, salva la possibilit\u00e0, nei casi previsti con regolamento, del rimborso delle spese sostenute per l\u2019esercizio della funzione.
Eccezion fatta per il Revisore, possono essere eletti componenti degli organi dell\u2019Associazione solo coloro che rivestono la qualit\u00e0 di Associati Ordinari.
La perdita, per qualunque motivo, della qualit\u00e0 di Associato Ordinario determina automaticamente la decadenza dall\u2019ufficio ricoperto in seno agli organi dell\u2019Associazione.<\/p>\n
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all\u2019avviso di convocazione. Ciascun associato pu\u00f2 rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
Si applicano i c. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell\u2019Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l\u2019ora di prima e seconda convocazione e l\u2019ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l\u2019Assemblea all\u2019indirizzo risultante dal libro degli associati.
L\u2019Assemblea si riunisce almeno una volta l\u2019anno per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio.
L\u2019Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessit\u00e0 o quando ne \u00e8 fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L\u2019Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:<\/p>\n\n
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L\u2019Assemblea delibera a maggioranza di voti. Ogni associato dispone di un voto che esprime personalmente. Il voto \u00e8 palese Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell\u2019associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
L'Assemblea degli Associati \u00e8 presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo pi\u00f9 anziano.
L'associato per esercitare i propri diritti deve essere in regola con il versamento della quota associativa e deve essere iscritto nel Registro degli associati.
Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che lo redige.<\/p>\n
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell\u2019Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:<\/p>\n\n
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilit\u00e0 e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo \u00e8 validamente costituito quando \u00e8 presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi \u00e8 attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri \u00e8 generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo \u00e8 presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo pi\u00f9 anziano.
Il voto \u00e8 libero e palese.
Il Consiglio ha il diritto di invitare altre persone a partecipare alle riunioni del consiglio per ampliare la gamma di esperienze e competenze a sua disposizione.<\/p>\n
Il Presidente \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall\u2019Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l\u2019Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.<\/p>\n\n
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Il Presidente ha l\u2019onere di convocare il Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno solare, per l\u2019adozione del:<\/p>\n\n
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